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ASSOCIAZIONE
PER LA DIFESADEI DIRITTI DEI DISABILI |
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Donazioni a favore di disabile grave
La legge n. 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l’imposta di successione ha previsto che per le donazioni non esenti (cioč quelle tra estranei), il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente 180.759,91 euro, l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. L’importo della franchigia č elevato da 180.759,91 euro a 516.456,90 euro per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992. Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l’imposta di registro non č dovuta nemmeno in misura fissa.
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