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Esenzione
bollo auto
Istruzioni per la esenzione dal bollo auto e dalla tassa di
trascrizione
In dettaglio, tutti i requisiti, le modalità di richiesta e le
procedure per godere dell'esenzione dal pagamento della tassa di
possesso (o bollo auto) e dall'imposta provinciale di trascrizione sui
passaggi di proprietà.
Requisiti
Le persone disabili hanno diritto all'esenzione dal pagamento del
bollo auto con riferimento alle seguenti categorie di veicoli:
-
Autoveicoli
-
Motocarrozzette
-
Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico
del disabile, purché non superino i 2000 centimetri cubici, se a
benzina, e i 2800 centimetri cubici, se diesel
L'esenzione spetta sia quando il veicolo è intestato alla persona
disabile, sia quando è intestato ad un familiare di cui lo stesso disabile
sia fiscalmente a carico e, più precisamente, nel caso in cui il disabile
non possieda redditi superiori a Euro 2.840,51, escludendo i redditi
esenti quali le pensioni sociali, le indennità (compreso quelle di
accompagno), gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi
civili, ai sordomuti, agli invalidi civili, ecc. Sono esclusi dall'
agevolazione i veicoli intestati ad altri soggetti, anche se adibiti al
trasporto di persone disabili.
Hanno
diritto all'esenzione le seguenti categorie:
-
Non vedenti e sordomuti
-
Persone disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'
indennità di accompagnamento
-
Persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni
-
Persone disabili con impedite o ridotte capacità motorie, ma con
limitazione alla capacità di deambulazione, non grave
Ai
soggetti appartenenti alle prime tre categorie, il diritto all'esenzione
dal pagamento del bollo spetta anche quando il veicolo non subisce alcun
adattamento; ai soggetti appartenenti alla categoria n. 4, il diritto
all'agevolazione spetta solo nel caso in cui il veicolo subisca
adattamenti quali, ad esempio: pedana sollevatrice ad azione
meccanico/elettrico/idraulico, scivolo a scomparsa ad azione
meccanico/elettrico/idraulico, braccio sollevatore ad azione
meccanico/elettrico/idraulico, paranco ad azionamento
meccanico/elettrico/idraulico, sedile scorrevole-girevole simultaneamente
atto a facilitare l'insediamento della persona disabile nell' abitacolo,
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta
della persona disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole (cfr.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15/07/1998, integrata
con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/2001).
Qualora l'adattamento necessario non rientri tra quelli su indicati,
l'esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un
collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Procedura
La persona disabile che può godere dell'esenzione deve, solo per il primo
(non è necessario, quindi, ripetere tutte le operazioni di seguito
descritte negli anni successivi) ed entro i 90 giorni successivi alla
scadenza del termine per il pagamento, presentare - o spedire mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno - una richiesta, indirizzata all'
Ufficio Tributi della Regione o, se ancora non istituito, all'Ufficio
delle Entrate o alla Sezione staccata della Direzione regionale. Ogni
Regione ha la facoltà di gestire direttamente, tramite i propri uffici,
l'agevolazione in questione: in tal caso, la struttura a cui rivolgersi è
l'Ufficio Tributi della Regione. Nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano, la competenza è dell'Ente Provincia.
La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti, a seconda della
categoria di appartenenza.
-
Persone non vedenti o sordomute: certificato di invalidità, rilasciato
da una commissione medica pubblica
-
Soggetti con handicap psichico o mentale: verbale di accertamento,
emesso dalla Commissione di cui all' articolo 4 della Legge n. 104/1992,
dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap
grave derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione
dell' indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n.
508/1988, emesso dalla Commissione per l' accertamento dell' invalidità
civile di cui alla Legge n. 295/1990
-
Persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
pluri-amputate: verbale di accertamento dell' handicap emesso dalla
Commissione medica dell'ASL di cui all' art. 4 della Legge n. 104 del
1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di
handicap grave derivante da patologie - ivi comprese le
pluri-amputazioni - che comportano una limitazione permanente della
deambulazione
-
Persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma con
limitazione non grave della capacità di deambulazione: certificato di
invalidità rilasciato dalla Commissione medica dell' ASL o anche da
parte di altre Commissioni mediche pubbliche, in cui sia esplicitamente
indicata la natura motoria della disabilità; fotocopia della patente di
guida speciale (per le persone disabili che non sono in grado di guidare
– o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente
il conseguimento – non è necessario il possesso della patente di guida
speciale); fotocopia della carta di circolazione da cui risulti che il
veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la
conduzione di veicoli da parte di persone disabili titolari di patente
speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione
fisico-motoria
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della
Legge 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali
richieste anche mediante auto-certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la
cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore). Il contribuente
che ha a carico una persona disabile che intende fruire dell'esenzione dal
bollo auto, oltre a tutta la documentazione già elencata, deve inviare
anche una copia dell' ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che
la persona disabile è a carico dell' intestatario dell' auto ovvero
un'autocertificazione in tal senso. Un eventuale ritardo nella
presentazione della richiesta di esenzione non comporta la perdita dell'
agevolazione. L'Ufficio delle Entrate o la Direzione regionale, quando
accettano la richiesta, devono trasmettere al sistema informativo dell'
anagrafe tributaria i dati in essa contenuti: protocollo e data, codice
fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo e, se il veicolo è intestato
ad un altro soggetto di cui il disabile sia fiscalmente a carico, il
codice fiscale del proprietario del veicolo.
L' Ufficio che riceve i dati è tenuto a darne notizia agli interessati,
sia nel caso in cui il veicolo sia stato inserito tra quelli che possono
godere dell' esenzione, sia nel caso in cui l'istanza di esenzione non
venga accolta. In quest' ultima ipotesi, laddove sussistano “obiettive
condizioni di incertezza” circa la spettanza del diritto all'esenzione,
gli Uffici saranno tenuti a comunicare al contribuente che questi potrà
pagare il bollo auto e relativi interessi, entro trenta giorni dalla data
in cui ha avuto comunicazione del rifiuto dell' agevolazione, senza
nessuna sanzione.
Qualora il disabile possieda più di un veicolo, l'esenzione spetta per un
solo veicolo a sua scelta la cui targa dovrà essere comunicata all'
Ufficio al momento della presentazione di tutta la documentazione. In ogni
caso in cui vengano meno le condizioni per fruire del beneficio (perché,
ad esempio, il veicolo viene rubato o venduto) è necessario darne
comunicazione allo stesso Ufficio al quale è stata presentata la richiesta
di esenzione.
Esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di
proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili per i quali
spetta l' esenzione dal pagamento del bollo auto, sono esentati anche dal
pagamento dell' imposta provinciale di trascrizione (i.p.t.) in occasione
dei passaggi di proprietà. Tale agevolazione non spetta nel caso di non
vedenti e
sordomuti. L' agevolazione riguarda sia la prima iscrizione al P.R.A. di
un veicolo nuovo, sia i passaggi di proprietà successivi nel caso di
veicolo usato. Le condizioni per avere diritto all' agevolazione sono le
stesse previste per il bollo auto e l'agevolazione spetta anche in caso di
intestazione ad un familiare del quale il disabile sia fiscalmente a
carico.
Riferimenti normativi
Tutte le agevolazioni relative al bollo auto, al passaggio di proprietà ed
al veicolo intestato al familiare della persona disabile fiscalmente a
carico sono contenute nella Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, in particolare all' art. 8, e nelle
Circolari del Ministero delle Finanze n. 30/E del 27/01/1998 (con
particolare riferimento alla documentazione ) e n. 186/E del 15/07/1998
(con particolare riferimento alle modalità per fruire delle agevolazioni)
e n. 46 dell' 11/05/2001 (con particolare riferimento alle persone
invalide con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni che non necessitino dell'adattamento del veicolo).
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