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Legge n. 53 del
8 marzo 2000
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città. (G.U. n. 60 del 13.03.2000)
Sommario
Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Campagne informative).
Art. 3. - (Congedi dei genitori).
Art. 4. - (Congedi per eventi e cause particolari).
Art. 5. - (Congedi per la formazione).
Art. 6. - (Congedi per la formazione continua).
Art. 7. - (Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
Art. 8. - (Prolungamento dell'età pensionabile).
Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario).
Art. 10. - (Sostituzione di lavoratori in astensione).
Art. 11. - (Parti prematuri).
Art. 12. - (Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
Art. 13. - (Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
Art. 14. - (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici
madri).
Art. 15. - (Testo unico).
Art. 16. - (Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
Art. 17. - (Disposizioni diverse).
Art. 18. - (Disposizioni in materia di recesso).
Art. 19. - (Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
Art. 20. - (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori
di handicap).
Art. 21. - (Copertura finanziaria).
Art. 22. - (Compiti delle regioni).
Art. 23. - (Compiti dei comuni).
Art. 24. - (Piano territoriale degli orari).
Art. 25. - (Tavolo di concertazione).
Art. 26. - (Orari della pubblica amministrazione).
Art. 27. - (Banche dei tempi).
Art. 28. - (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
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Capo I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1. - (Finalità).
1. La presente
legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e
di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del
sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e
l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi
di funzionamento delle città' e la promozione dell'uso del tempo per fini
di solidarietà' sociale.
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Art. 2. - (Campagne
informative).
1. Al fine di
diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite
campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo.
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Capo II - CONGEDI
PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3. - (Congedi dei
genitori).
1. All'articolo 1
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il
seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il
relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici
di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15
spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito
dal seguente: "Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a
tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a
sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei
genitori di cui al medesimo comma e' conseguentemente elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità , a preavvisare
il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì,
di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a
otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso
nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del
periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro
genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di
parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono
essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
Art. 15.
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennità' e' comprensiva di ogni altra indennità' spettante
per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1,
ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, e'
coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione
da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato
e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal
lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai
servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
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Art. 4. - (Congedi per
eventi e cause particolari).
1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di
tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi
di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici
o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari,
fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di
congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il
congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le
modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del
personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al
comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla
definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente
articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma
2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica
relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti
di cui al comma 1.
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Art. 5. - (Congedi per
la formazione).
1.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di
cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende
quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la
formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e
non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una
grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta
durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al
datore di lavoro, da luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la
richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti
collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso,
individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale
facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto
del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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Art. 6. - (Congedi per la
formazione continua).
1.
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i
percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove
necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi
in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad
autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda,
attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della
legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria,
nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di
cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e
le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai
percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei
piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati
attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui
al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del
1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di
formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali,
prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché' progetti di
formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del
presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le
regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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Art. 7. -
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1.
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice
civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini
delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione e' corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di
inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine
rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori
di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, possono prevedere la possibilità' di conseguire,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124
del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6
della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, sono definite le modalità' applicative delle
disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
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Art. 8. -
(Prolungamento dell'età pensionabile).
1.
I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1,
possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di
pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore
di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data
prevista per il pensionamento.
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Capo III - FLESSIBILITA' DI
ORARIO
Art. 9. - (Misure a
sostegno della flessibilità' di orario).
1.
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della
prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi,
di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta
dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che
prevedono azioni positive per la flessibilità, ed inparticolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia
lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un
minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro
e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilità' sui turni, orario concentrato, con priorità' per
i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici
anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il
reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione
del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del
periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro
imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
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Capo IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI
A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
Art. 10. -
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente
legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo
di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti
dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume
lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori
in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma
trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio
della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici
autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile
procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque
entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a
tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 2.
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Art. 11. (Parti
prematuri).
1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: "Qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
dopo il parto. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato attestante la data del parto".
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Art. 12. -
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:
" Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione
dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà' di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai
quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare
l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
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Art. 13. - (Astensione
dal lavoro del padre lavoratore).
1.
Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro
nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi
del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di
abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro
di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di
età del bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi
trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
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Art. 14. - (Estensione
di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1.
I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi
di polizia municipale.
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Art. 15. - (Testo
unico).
1.
Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente
delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le
rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme
secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui
al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con
apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e
con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo
unico.
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Art. 16. - (Statistiche
ufficiali sui tempi di vita).
1.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione
attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le
informazioni per sesso e per età.
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Art. 17. - (Disposizioni
diverse).
1.
Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di
astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Al termine del
periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente
legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino,
di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio
del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno
altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono
prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla
presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
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Art. 18. -
(Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli
3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge e' nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata
dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
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Capo V - MODIFICHE ALLA LEGGE 5
FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19. - (Permessi
per l'assistenza a portatori di handicap).
1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso
mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui
convivente," sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: "può
usufruire" è inserita la seguente: "alternativamente".
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Art. 20. - (Estensione
delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).
1.
Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai
familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro
il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
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Capo VI - NORME FINANZIARIE
Art. 21. - (Copertura
finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3
a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire
298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire
273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto
a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Capo VII - TEMPI DELLE CITTA'
Art. 22. - (Compiti
delle regioni).
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora
non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei
comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i
principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari
per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani
territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle
banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati
tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di
analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con
compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e
per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani
territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in
materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella
progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di
riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1
indicano:
a) criteri generali di amministrazione e
coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e
privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici
esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello
spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani
territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai
comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari
e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative
congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive
competenze.
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Art. 23. - (Compiti dei
comuni).
1.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano,
singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle
leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di
cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario
ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a
30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma
associata.
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Art. 24. - (Piano
territoriale degli orari).
1.
Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano", realizza
le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento
unitario per finalità' ed indirizzi, articolato in progetti, anche
sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei
servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui e'
assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla
conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a
30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma
associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del
piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni
pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo
6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le
associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto
degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita
cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali,
ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative,
culturali e del tempo libero.
6. Il piano e' approvato dal consiglio
comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione
comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte
in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
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Art. 25. - (Tavolo di
concertazione).
1.
Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il
responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo
rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro
rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli
imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei
servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i
rappresentanti delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti
urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e
privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie
necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e
all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano
modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche
territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli
uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono
tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei
sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza
partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
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Art. 26. - (Orari della
pubblica amministrazione).
1.
Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze
dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di
riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli
orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di
informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e,
attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli
utenti tempi di attesa piu' brevi e percorsi piu' semplici per l'accesso
ai servizi.
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Art. 27. - (Banche dei
tempi).
1.
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo
dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni,
per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per
impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche
dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere
le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e
di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e
informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare
con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni
di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali
prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche
dei tempi e non devono costituire modalità' di esercizio delle attività
istituzionali degli enti locali.
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Art. 28. - (Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città).
1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in
linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che
li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine
di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è
istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite
massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla
ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro
attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono
altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad
agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo
24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono
concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano
attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per
l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi
con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata
ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti
attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la
definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono
invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, il presidente della società' Ferrovie dello
Stato S.p.A., nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di
ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5,
presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei
tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del
Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse
di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 44.
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