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Legge n. 68
del 12 marzo 1999
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Sommario
CAPO I - Diritto al
lavoro dei disabili
Art. : 1, 2, 3, 4, 5
CAPO II - Servizi del collocamento obbligatorio
Art. : 6
CAPO III - Avviamento al lavoro
Art.: 7, 8, 9, 10
CAPO IV - Convenzioni e incentivi
Art. : 11, 12, 13, 14
CAPO V - Sanzioni e disposizioni finali e transitorie
Art. : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Diritto al lavoro dei disabili
Articolo 1. - Collocamento dei disabili
1. La presente legge ha come finalità la
promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per
il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non
vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da
sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non
vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile
1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme
per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i
terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al
presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni
di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i
criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che,
non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
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Articolo 2. - Collocamento mirato
1. Per collocamento mirato dei disabili
si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle
loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso
analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di
relazione.
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Articolo 3. - Assunzioni obbligatorie. Quote
di riserva
1. I datori di
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella
seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di
50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che
occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica
solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di
lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e
della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente
con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della
protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei
disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al
presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano
in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta
di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi
inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno
cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della
stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si
applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che
vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e
successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e
della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
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Articolo 4. - Criteri di computo della quota
di riserva
1. Agli effetti
della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non
sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non
superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro,
nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo
18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali
superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti
occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una
prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro
in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal
contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda
che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono
computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili
allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui
all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a
causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in
sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i
predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni
equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,
si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale,
le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo
svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che
effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità,
agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione,
purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre
1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza
economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al
primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.
264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata".
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Articolo 5. - Esclusioni, esoneri parziali e
contributi esonerativi
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che,
in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e
dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto
decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati
che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e
terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante
e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono
altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e
privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili,
possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo
dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo
esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire
25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non
occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata
e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia,
che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale
del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma
dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal
5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è
disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della
maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque
anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14,
delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e
privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad
assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto
al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando
le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro
privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità
produttive ubicate in regioni diverse.
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CAPO II - Servizi del collocamento
obbligatorio
Articolo 6. - Servizi per l'inserimento
lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469
1. Gli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici
competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari,
educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze
loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica
degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui
alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta
delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle
seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale
organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente
decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con
compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative,
alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla
permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il
funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1".
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CAPO III - Avviamento al lavoro
Articolo 7. - Modalità delle assunzioni
obbligatorie
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo
previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero
attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le
richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in
conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della
presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che
esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in
materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente
legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
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Articolo 8. - Elenchi e graduatorie
1. Le persone di
cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano
ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si
iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per
ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità
lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la
natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei
posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è
istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a
carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai
commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
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Articolo 9. - Richieste di avviamento
1. I datori di
lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di
assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati
all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare
lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il
datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di
qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo
addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità
previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro
si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti
dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di
lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su
richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I
datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente
comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono
determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico
può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per
specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e
privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti
ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per
i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e
può altresí disporre che i prospetti contengano altre informazioni
utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al
fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono
la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure
particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento
mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata
una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11,
comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione
del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione
provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all'autorità giudiziaria.
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Articolo 10. - Rapporto di lavoro dei
disabili obbligatoriamente assunti
1. Ai lavoratori
assunti a norma della presente legge si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere
al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle
condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione
del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la
compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di
salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che
vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare
se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia
incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione
dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla
sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può
essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono
effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge,
che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e
il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere
risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento
per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente,
sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto,
il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente
legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel
termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della
sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento
obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro,
sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle
liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che
per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda
alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità
dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette
liste.
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CAPO IV - Convenzioni e incentivi
Articolo 11. - Convenzioni e convenzioni di
integrazione lavorativa
1. Al fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i
tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi
sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di
tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con
contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito
negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del
rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata
anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione
lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed
attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati
idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre
l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le
convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni
attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di
consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o
dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche
sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attività di sorveglianza e controllo.
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Articolo 12. - Cooperative sociali
1. Ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi
professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi
professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al
comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più
di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla
sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo
indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di
cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la
cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al
comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico
di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte
degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione
dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al
comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che
consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di
cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri
previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti
da inserire ai sensi del comma 1; 3) l'indicazione del percorso
formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
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Articolo 13. - Agevolazioni per le
assunzioni
1. Attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di
lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la
durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in
base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione
ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base
alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri
generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei
limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle
risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di
utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50
per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle
spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono
estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti
di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività
di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un
massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la
durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,
mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I
relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente
articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno
1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici
competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni
di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non
impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la
ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al
comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione
delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad
una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e
ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi
previste.
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Articolo 14. - Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili
1. Le regioni istituiscono il Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di
lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura
privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che
svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa
dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione
delle finalità della presente legge.
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CAPO V - Sanzioni e disposizioni finali e
transitorie
Articolo 15. - Sanzioni
1. Le imprese
private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi
di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste
dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del
lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui
all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni
alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul
pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data
in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il
quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro,
la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro
stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al
Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al
giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella
medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono
adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
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Articolo 16. - Concorsi presso le pubbliche
amministrazioni
1. Ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i
disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico
impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal
fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento
delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere
in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le
idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non
versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi
riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità
specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono
il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di
concorso per il pubblico impiego.
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Articolo 17. - Obbligo di certificazione
1. Le imprese, sia
pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti
pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con
pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della
presente legge, pena l'esclusione.
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Articolo 18. - Disposizioni transitorie e
finali
1. I soggetti già assunti ai sensi delle
norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche
se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una
quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un
punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima
data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli
uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di
cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
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Articolo 19. - Regioni a statuto speciale e
province autonome
1. Sono fatte
salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente
legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
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Articolo 20. - Regolamento di esecuzione
1. Entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono
emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
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Articolo 21. - Relazione al Parlamento
1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno,
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro
il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
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Articolo 22. - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto
1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre
1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre
1990, n. 302.
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Articolo 23. Entrata in vigore
1. Le disposizioni
di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6,
secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della
presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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