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Categorie di
veicoli agevolabili
AUTOVETTURE Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente
AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO Veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, se a
trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e
di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello
del conducente
AUTOVEICOLI TRASPORTI PER SPECIFICI Veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo
MOTOCARROZZETTE Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello
del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
MOTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO Veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al
massimo quattro posti, compreso quello del conducente
MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI Veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo
Per quali disabili
L'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore
auto è stata notevolmente ampliata.
In particolare, sono state ora ammesse alle agevolazioni le seguenti
categorie di disabili:
non vedenti e sordomuti;
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di
accompagnamento;
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni;
disabili con ridotte capacità motorie;
Salvo che per i disabili con ridotte capacità motorie, il diritto alle
agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità
che l'auto sia adatta.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno
un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambe gli occhi con
eventuale correzione: in tale categoria si devono comprendersi i disabili
indicati ai punti 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 I citati
articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti,
fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e di ipovedenti gravi.
Secondo il Ministero della Sanità i disabili di cui ai punti 2 e 3 sono
quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma
3 dell'articolo 3 della legge 104/92 che si ha quando la minorazione
fisica, psichica o sensoriale singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione. La condizione di handicap grave deve essere
certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap
(di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.
In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una
situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della
deambulazione.
Per i disabili di cui al punto 4 (con impedite o ridotte capacità motorie
che non risultino però affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione) il diritto alle agevolazioni continua ad essere
condizionato all'adattamento del veicolo.
Nel seguito del testo esporremo dapprima le agevolazioni che si
riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le
indicazioni riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie,
per i quali continua a valere il requisito dell'adattamento.
Per quali veicoli
Le agevolazioni previste per il settore auto, possono essere riferite a
seconda dei casi tabella anche ai seguenti veicoli:
motocarrozzette;
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del
disabile;
autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).
Categorie di veicoli agevolabili
autovetture * Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli per trasporto
promiscuo * Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o
a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere almassimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli
particolari specifici * Veicoli destinati al trasporto di determinate cose
o di persone per trasport in condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan* Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7
persone al massimo, compreso il conducente motocarrozzette Veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea
carrozzeria motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti, compreso quello del conducente motoveicoli per trasporti
specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o
di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono
solo quelle con l'asterico
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef
del 19% sull'intero importo, senza togliere le 250 mila lire (129,11 euro)
La detraibilità ai fini Irpef delle spese per mezzi di locomozione
Spese di acquisto
Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili
danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di
cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso
di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.075,99 (35 milioni).
E'
possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il
quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente
cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga
riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di €
18.075,99 (35 milioni), al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario
l'adattamento del veicolo, la predetta soglia vale solo per le spese di
acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi
di adattamento necessarie a consentirne l'utilizzo da parte del disabile
(Tipo pedana sollevatrice ecc.); spese che a loro volta possono fruire
della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può
optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro
quote annuali di pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le
riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche
i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il
lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per una sola volta
nel corso del quadriennio.
Intestazione del documento comprovante la spesa Se il disabile è titolare
di redditi propri per un importo superiore a €
2840,51 (5.500.000), il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante
la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona
di famiglia della quale egli risulta a carico.
Le agevolazioni IVA
È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto
di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel,
nuovi o usati.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente
dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per
prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da
questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al
trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali,
cooperative, enti pubblici o privati.
L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di
valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il
beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
Gli obblighi dell'impresa
L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:
emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con
l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e
della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.
Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati
sulla bolletta doganale;
comunicare all'ufficio Iva (ovvero all'ufficio delle entrate, ove
istituito) la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati
anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita
nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta
giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata
nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della
residenza dell'acquirente.
la comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed
entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o
dell'importazione. Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio
territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.
L'esenzione permanente dal pagamento del bollo L'esenzione dal pagamento
del bollo auto si applica ai veicoli indicati nella tabella, con i limiti
di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata
(2000 centimetri cubici per le auto a benzina e 2800 centimetri cubici per
quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso
disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia
fiscalmente a carico.
Categorie di veicoli agevolabili
autovetture * Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli per trasporto
promiscuo * Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o
a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli particolari specifici * Veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone per trasport in condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a
tale scopo
autocaravan* Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7
persone al massimo, compreso il conducente motocarrozzette Veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea
carrozzeria motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti, compreso quello del conducente motoveicoli per trasporti
specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o
di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono
solo quelle con l'asterico
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef
del 19% sull'intero importo, senza togliere le 250 mila lire
L'ufficio competente
L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di
esenzione dal bollo auto è l'Ufficio delle Entrate o, dove questo non è
ancora istituito, la Sezione staccata della Direzione regionale delle
Entrate.
Tuttavia, ciascuna regione ha la possibilità di stabilire la gestione
diretta, tramite i propri uffici, di questo tipo di agevolazione. In tal
caso, la struttura cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi
dell'ente Regione. Nelle Province di Trento e Bolzano la competenza è
dell'ente Provincia.
Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo
veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell'auto prescelta
dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione
staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della
documentazione.
Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri
soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di
trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello
che deve fare il disabile per ottenere l'esenzione dal bollo
Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno,
presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio delle entrate, se già
istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente),
la documentazione indicata più avanti.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine
per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale
ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la
decadenza dall'agevolazione).
Se prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi
precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla
normativa al momento vigente ( precisazione fornita dall'Agenzia delle
Entrate con circolare n. 46 del 11 maggio 2001).
Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate, all'atto
dell'accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema
informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta
stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo
veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente
risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare
notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli
ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di
esenzione.
In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi
respinte dall'Ufficio, quando sussistevano "obiettive condizioni di
incertezza" circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno
comunicare all'interessato che questi potrà pagare il bollo auto e
relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla
data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni
scatterà l'applicazione delle sanzioni.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il
primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile
sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al
beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta o perché viene
ulteriormente trasformata per ridiventare un'auto "normale"),
l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata
richiesta l'esenzione.
N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa
il diritto alla esenzione dal bollo.
L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al
trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra
indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati
anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della
registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di
un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante
un'auto usata.
Per quanto riguarda le condizioni per avere titolo all'agevolazione
valgono le stesse regole indicate nei paragrafi precedenti .
L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di
cui il disabile sia fiscalmente a carico.
Per la richiesta di esenzione presso l'ufficio del Pra può essere
utilizzato lo stesso modulo del bollo auto.
Diritto alle agevolazioni
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef,
Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa
nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a
suo carico ai fini fiscali.
Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un
reddito complessivo annuo entro la soglia di € 2.840,51
Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle
agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non
al suo familiare).
Tuttavia, ai fini del limite di € 2.840,51, non si tiene conto dei redditi
esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle
di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai
ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
La
documentazione
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto
senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta
per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
- per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la
loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica
- per disabili psichici: verbale di accertamento dell'handicap emesso
dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104
del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di
handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del
1992) derivate da disabilità psichica e certificazione che attesti il
diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n.
18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta
(commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge
n. 295 del 1990)
- per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o
pluriamputati, verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del
1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap
grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992)
derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano
una limitazione permanente della deambulazione.
Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie
condizioni personali si veda Presentazione dell'istanza e
autocertificazione
fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il
disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione
in tal senso;
ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non
è stato acquistato un analogo veicoli agevolato. Nell'ipotesi di acquisto
entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione
rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
Regole
particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non
affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione
Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità
motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è
consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere
dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare
gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92. Nel
caso, invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma
sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle
agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli adattati.
Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di
accompagnamento. Ai sensi dell'articolo 3, della legge 104/92, per
disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello
stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell'agevolazione
fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l'handicap.
Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia
accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente",
previsto, invece, per situazioni di particolare gravità.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul
certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la
ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai
fini del riconoscimento dell'invalidità.
Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie
condizioni personali si veda l'apposito paragrafo e la modulistica nei
formulari.
Per
quali veicoli
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi veicoli le
agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), purché adattate, i
disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni
alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche
sui seguenti
veicoli:
motocarrozzette
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del
disabile.
L'adattamento del veicolo
Come già detto, per questa categoria di disabili, l'adattamento del
veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef,
bollo e imposta di trascrizione al Pra). Per i disabili titolari di
patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto
dotata di solo cambio automatico di serie, purché questo sia prescritto
dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento
dell'idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione,
possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la
carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile
in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da
considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di
indicazione esemplificativa:
pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile
nell'abitacolo;
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta
del disabile (cinture di sicurezza);
sportello scorrevole;
altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano
caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da
comportare un adattamento effettivo nel veicolo. Pertanto, non dà luogo ad
"adattamento"
l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero
l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del
veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.
L'IVA
agevolata per gli acquisti
Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti
da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le
seguenti regole particolari:
l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche
motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per
trasporto specifico del disabile;
i veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così
prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire
dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile.
Il diritto all'Iva agevolata al 4% riguarda anche:
a) le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche
non nuovi di fabbrica;
b) gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni
indicate nel precedente punto a).
Gli
obblighi dell'impresa
L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati,
ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota
agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente)
con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e
della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da
parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della
legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86
vanno riportati sulla bolletta doganale.
La
documentazione
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave
limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti
indicati precedentemente dovranno presentare:
fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in
grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che
non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della
patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal
possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di
handicap che dei soggetti cui risulta a carico;
ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o
nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si
tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti.
Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il
disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove
ricorra questa ipotesi).
fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo
dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di
veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il
veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria;
copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una
Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui
sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità .
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