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ASSOCIAZIONE
PER LA DIFESADEI DIRITTI DEI DISABILI |
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I veicoli dei disabili Da otre tre anni vi sono diverse agevolazioni fiscali per i veicoli dei disabili, di non vedenti e dei non udenti. Sono state introdotte dalla legge n. 342/2000 e, innanzitutto, riguardano il bollo di auto e moto, che non deve essere pagato se si tratta di:
Questi veicoli, per usufruire dell’esenzione dal bollo, non devono essere necessariamente intestati ai disabili, ai non vedenti e ai non udenti, ma anche “ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”. Bisogna fare una domanda alla Agenzia regionale delle entrate (per informazioni guardare sull’elenco telefonico alla voce “Uffici finanziari” ), ove generalmente c’č gią un modulo con l’elenco dei documenti e delle autocertificazioni da presentare. Va ricordato che per “non vedenti” si intendono anche coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Per i lavoratori di adattamento dei veicoli in questione, vecchi e nuovi, da parte delle officine, si paga l’IVA agevolata del 4 percento anche se sono intestati ai familiari di cui i disabili, i non vedenti e i non udenti sono fiscalmente a carico. Remane ferma la stessa agevolazione IVA del 4 percento per l’acquisto di poltrone, servoscala e altri mezzi simili per invalidi e disabili, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, oppure atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte capacitą motorie.
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